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Per
tutelare l'ambiente, la Regione Lombardia ha emanato
alcune leggi che ogni cittadino, lombardo o non, è
tenuto a rispettare. Qui di seguito riportiamo un sunto
di queste leggi.La Legge Regionale (L. R.) n. 9/1977
prevede, tra l'altro: "...chiunque intenda
effettuare il taglio del bosco, di filari o alberi
isolati, deve inoltrare preventiva richiesta al
Presidente del Consorzio Parco ed entro 60 giorni, potrà
essere effettuato un sopralluogo da parte del personale
del Parco che indicherà quale tipo di intervento
eseguire e quali esemplari salvaguardare...".
La L.R. n. 31/1989 disciplina la raccolta dei funghi
epigei. E' possibile raccogliere funghi solo nei giorni
pari e tutti i sabato, dall'alba al tramonto, per non
più di 2 kg./persona e, vanno trasportati dentro cestini
rigidi ed aerati. E' vietato l'uso di rastrelli e uncini,
e il trasporto in sacchetti di plastica.
La L.R. n. 80/89 vieta ai mezzi motorizzati
l'attraversamento di boschi e prati.
La L.R. n.51/75 vieta le opere di edificazione a meno di
100 metri dalle sponde dei laghi, dei fiumi e dei canali.
La L.R. 33/77 vieta il deposito o l'immissione di rifiuti
nelle acque e sulle rive di laghi, fiumi, canali per una
fascia di 100 metri dal limite del demanio. 
Sempre questa legge vieta l'asportazione, il trasporto,
la commercializzazione della cotica erbosa e dello strato
superficiale dei terreni; prevede anche un limite alla
raccolta di ogni specie di fiore in massimo di 6
esemplari per raccoglitore, fatta eccezione delle specie
protette, delle quali è assolutamente vietata la
raccolta; vieta altresì la cattura, dall'1 marzo al 30
settembre, delle lumache del genere Helix con un massimo
di 2 kg. al giorno nel resto dell'anno.
La stessa legge vieta la raccolta, la distruzione,
l'uccisione delle uova e dei girini delle altre specie e
dei rospi del genere Bufo, dei quale è vietato anche la
cattura e il commercio degli adulti.
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